Bando dell'armi proibite da tenersi in Firenze e dentro alle 8 miglia


Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza, et per sua Eccellentia Illustrissima Li Spettabili Signori Otto di Guardia, et Balia della Città di Fiorenza.

Considerando che sono più anni passati che per pubblico bando del loro offitio fu espressamente prohibito a qualunche persona il tenere in segreto, o in palese alcune generatione d'arme della sorte, e come si sotto si dirà in alcun luogo, così della città di Fiorenza, come di fuori appresso alla detta a miglia otto sotto quelle pene, che in esso bando ultimamente mandato ne fu disposto, et ordinato.

Et considerando che per la lunghezza del tempo di detto bando e potrebbe occorrere che alcuni, o oblivione, o per ignoranza, o per espressa malignità, o in malitia ne havessino, o ritenessimo in le loro casa, o altri luoghi in detta città, o intrea il termine prohibito predetto, et considerando quanti scandali, et disordini giornalmente si veggono per conto di tali arme resultare, et desiderando con ogni remedio opportuno a tale inconveniente provedere, et che l'avvenire non se ne tenga in alcun luogo, come di sotto si dirà, acciò che in detta città, et dominio di S. E. I. si come per il passato si è fatto, così per l'advenire si viva quietamente, et civilmente, et volendo ancora far benefizie, et gratia a tutti quelli, che per qualsivoglia causa ne avessino, o tenessino in ascoso, o in palese insino a questo infrascritto dì.

Però fanno publicamente bandire, et notificare a qualunche persona di qualunche istato grado qualità, preminentia, o conditione si sia così ecclesiastica, come secolare, et così maschi come femmine, che havessi, o tenessi in luogo alcuno della detta città di Fiorenza, o appresso a quella a miglia otto circumcirca alcuna sorte d'arme tanto da offendere, quatto da difendere delle infrascritte sorti cioè, archibugi, scoppi, masti, code, picche, partigiane, spiedi, ronche, alabarde, o vero giannette, spuntoni, zagaglie, spade a due mani, giachi, maniche, o guanti di maglia, mezzeteste, o segrete, corsaletti, corazze giubboni di piastre, polvere, polvere d'achibusi, mazze ferrate, baleste, o archi soriani e altre qualunche simili arme inhastate debba quelle, et ciascuna di esse notificare, et portare al loro offitio in fra otto giorni dal dì della pubblicazione del presente bando sotto pena di bando del capo, et confiscatione di tutti i sua beni, notificando a ciascuno che havessi alcune delle pronominate armi ne luoghi predetti che infra detto tempo di detti otto giorni sarà venuto al detto loro offizio a notificarle, et rivederle portandole come di sopra gli sarà liberamente perdonato, et per da hora gli si perdona ogni pena, et pregiuditio, in che fussi incorso per la detentione delle armi predette non obstante e bandi predetti, et chi non verrà in detto tempo a notificarle, o per avvenire ne terrà in detta città appresso a quella miglia otto circumcirca in luogo alcuno come di sopra cadrà in detta pena, et bando del capo, et confiscatione di tutti i sua beni, et se ne farà diligente ricerca, et di chi sarà trovato in colpa non si accetterà scusa nessuna, et il notificatore secreto, o palese guadagnerà il quarto dela pena pecuniaria, et saragli tenuto segreto.

Non s'intendono però la presente proibitione per i famigliari e servitori di S. E. I. ne per li soldati stipendiati da quella.

Publicato il dì 10 Gennaio 1547, in Firenze, appresso Cristofano Marescotti.

Riccardo Mugellini


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